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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Disciplina dell'imposta di registro.
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ARTICOLO N.55
Soggetti obbligati al pagamento.
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Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denuncie di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione e l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico...
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