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Epigrafe
Legge 2019 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (LEGGE DI STABILITA' 2020 - FINANZIARIA)123.[1] Vedi l'articolo 78, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
[2] A norma dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della presente Legge, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020 medesimo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
[3] A norma dell'articolo 1, comma 599, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della presente Legge.
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