• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      RILEVATO

      CHE:

      - O.F. impugnava innanzi alla C.T.P. di Trento la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatagli da Equitalia Esatri S.p.A. per il pagamento di sanzioni in materia di IVA (2003) contestate a società di persone di cui il ricorrente era legale rappresentante (considerato alla stregua di autore materiale dell'illecito); lamentava il ricorrente (tra l'altro) che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all'emissione della cartella, non gli erano stati notificati;

      - la C.T.P. di Trento accoglieva il ricorso affermando la nullità della cartella per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

      - la C.T.R. del Trentino, con la sentenza n. 5/02/12 del 23/1/2012, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respingeva l'appello incidentale di O.F.; nella parte che ancora qui rileva la C.T.R. affermava: "Le notifiche degli avvisi sono state ritualmente effettuate dall'Ufficio in...

    • Diritto

      CONSIDERATO

      CHE:

      1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell'art. 139 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la C.T.R. ritenuto che la notificazione degli avvisi di accertamento fosse stata correttamente eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale.

      2. Il motivo è fondato.

      Risulta dalla sentenza impugnata che gli avvisi di accertamento, dapprima inviati al domicilio fiscale di O.F., sono stati restituiti con la scritta "seguimi" e che l'Agenzia ha quindi provveduto ad un successivo inoltro degli stessi al nuovo indirizzo, in un comune diverso rispetto a quello dove si trovava il domicilio fiscale del destinatario.

      Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 stabilisce che "c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del...



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