• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      T.N. impugnò l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, contestandogli la detenzione di attività finanziarie e di investimento presso la Banca HSBC di (OMISSIS), in violazione degli obblighi di dichiarazione, aveva recuperato a tassazione redditi ai fini dell'IRPEF dell'anno 2006.

      La Commissione tributaria provinciale di Salerno, ritenendo illegittima l'acquisiziohe e l'utilizzo della documentazione pervenuta dal Fisco francese (cd. lista Falciani) dalla quale erano stati contestati, quali redditi non dichiarati, le somme risultanti dalla fiches intestate al contribuente, accoglieva il ricorso.

      La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione distaccata di Salerno (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.) con la conferma della legittimità dell'atto impositivo.

      In...

    • Diritto

      RAGIONE DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo -rubricato: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: A) violazione o falsa applicazione degli artt. 240 c.p.p., D.L. n. 259 del 2006, art. 3, conv. in L. n. 281 del 2006, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70; B) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- il ricorrente, nel dedurre che la C.T.R. non avrebbe esaminato i fatti decisivi costituiti dall'archiviazione del procedimento penale a carico del contribuente e della conseguenziale distruzione, su ordine del Giudice penale, dei documenti, relativi al T., concernenti l'illegale raccolta di informazioni ai danni dell'indagato, evidenzia anche l'errore in diritto commesso dal Giudice di appello nell'avere ritenuto quei documenti utilizzabili nel processo tributario malgrado la loro accertata (penalmente) inutilizzabilità e la loro materiale distruzione.

      1.1 Il motivo non è meritevole di accoglimento. Va,...



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