• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      RITENUTO

      che:

      L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in contenzioso su impugnazione da parte di I.L.U. di avviso di accertamento per Irpef e Irap 2008 emesso in base agli studi di settore, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR, aderendo alla decisione di primo grado, ha ritenuto che l'Ufficio non aveva illustrato come avrebbe dovuto gli elementi in base ai quali ha ritenuto inattendibile la situazione reddituale del contribuente esposta in contraddittorio, con particolare riferimento agli immobili, alcuni dei quali ricevuti in donazione, altri acquistati con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l'autovettura, in relazione alle spese di gestione.

      Il contribuente si costituisce con controricorso; eccepisce l'inammissibilità del ricorso trattandosi di censure di merito oltre che per carenza di autosufficienza e l'infondatezza. Deposita memoria....

    • Diritto

      CONSIDERATO

      che:

      1. Esaminando preliminarmente l'eccepito difetto di autosufficienza del ricorso, esso, oltre che generico, è destituito di fondamento perchè l'atto contiene tutti gli elementi per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e contiene le difese dell'amministrazione nei gradi di merito (riportate a pag. 15 e 16 del ricorso). Nè sussiste l'eccepita inammissibilità in relazione alle censure che, contrariamente a quanto dedotto, non attengono al merito della questione, ma involgono questioni di interpretazione della normativa che regola la fattispecie.

      2. Col primo motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

      3. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 116 c.p.c., e art. 2728 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla qualificazione...



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