• Estremi:
    Cassazione penale, 2019,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.P. in relazione all'annualità 2012 perchè il fatto non è previsto nella legge come reato, con trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa, e rideterminava la pena, relativamente alle condotte residue L. n. 638 del 1983, ex art. 2, in due mesi e quindici giorni di reclusione e 350 Euro di multa, nel resto confermando la pronuncia di primo grado.

      2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

      2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e) in relazione alla L. n. 638 del 1983, art. 2. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe affermato, in maniera apodittica,...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Il ricorso è inammissibile.

      2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

      Invero, va data continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10/2 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi - è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto della attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dell'INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore (Sez. 3, n. 21619 del 14/04/2015 - dep. 25/05/2015, Moro, Rv. 263665).

      Nel caso di specie, la Corte ha correttamente applicato il principio sopra ricordato, in quanto ha...



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