• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      D.B. S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 267/2017 della Corte d'Appello di Trieste, pubblicata il 15/05/2017, affidandosi a due motivi.

      Resiste e propone ricorso incidentale Banco BPM S.p.A., già Banca Italease S.p.A., basato su un solo motivo.

      La società ricorrente espone che la società D.B. FVG, incorporata per fusione, era stata condannata dal Tribunale di Trieste, con sentenza n. 474/2015, a corrispondere alla Banca Italease S.p.A. Euro 214.440,00, al netto di Iva, per l'illegittima occupazione, dal 20 giugno 2012 al 7 ottobre 2013, dell'immobile sito in (OMISSIS).

      La somma oggetto della condanna era stata determinata tenendo conto dell'ammontare dei canoni mensili detratto quanto la società locatrice, la Lucioli S.p.A., aveva versato alla banca.

      L'immobile, infatti, era stato ottenuto in locazione finanziaria dalla Luciolicar S.p.A., poi era stato concesso in sublocazione dalla società...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Ricorso principale di D.B. S.r.L..

      1. Con il primo motivo la società D.B. censura la sentenza impugnata per: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2056 in relazione all'art. 1226 c.c.; b) motivazione contraddittoria e illogica in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; c) omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

      La società ricorrente precisava che aveva detenuto, dal 17/02/2011 al 7/10/2003, l'immobile in forza di contratto di cessione del contratto di locazione finanziaria stipulato con la società Luciolicar S.p.A. - cessione non autorizzata i dalla Banca Italease - che aveva pagato il canone di locazione a Luciolicar fino al febbraio 2012, quando aveva appreso che la società dante causa si era resa gravemente inadempiente nei confronti della banca, la quale, di conseguenza, aveva risolto il contratto, che aveva riconosciuto di aver detenuto...



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