• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. - La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4373/44/2016 del 28 aprile 2016, pubblicata il 12 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 7091/2015 del 23 febbraio 2015, la quale - in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M.G. avverso l'avviso di pagamento della somma di Euro 2.697,00 a titolo di differenza della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta al comune di Ischia per l'anno 2012 - aveva disposto la riduzione del tributo, rimettendone la riliquidazione all'Ente impositore.

      2. - Il Comune di Ischia, in persona del sindaco in carica pro tempore, ha proposto, con atto del 6 dicembre 2016, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

      Con memoria del 29 maggio 2019 l'Ente impositore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

      3. - La Commissione tributaria regionale ha...



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