• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      RITENUTO

      CHE:

      O.S. impugnava con distinti ricorsi una cartella esattoriale e la successiva intimazione, per IRPEF, Add. Reg. IRPEF, Add. Com., IVA ed IRAP, riguardante l'anno di imposta 2004, sostenendo il vizio di motivazione degli atti impugnati, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e, con riferimento all'IRAP, la non debenza, non essendo titolare di una struttura organizzativa autonoma. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, previa riunione, respingeva i ricorsi. Il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 174/10/2013, respingeva il gravame. O.S. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il contribuente, in data 16.11.2017, ha depositato copia dell'ordinanza n. 25851 del 2016. Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.) non ha svolto difese.

    • Diritto

      CONSIDERATO

      CHE:

      1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione del diritto di difesa del contribuente, violazione dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 2 Cost., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe trattato la causa nel merito pur avendo ricevuto tempestivamente da parte del ricorrente una istanza di rinvio per gravi motivi di salute.

      1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, e per difetto di specificità, atteso che il contribuente ha omesso di illustrare in ricorso sotto quale profilo l'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio abbia arrecato pregiudizio al proprio diritto di difesa, posto che l'accoglimento della richiesta di rinvio della causa rientra nel potere discrezionale del giudicante, il quale, nel disattenderla, compie un giudizio di comparazione tra il diritto della parte ad essere difesa e...



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