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- Estremi:
- Cassazione penale, 2019,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di D.G.P. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto nella qualità di amministratore della "(OMISSIS)" s.r.l., società dichiarata fallita il 6 ottobre 2008; mentre ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie, ragguagliandola a quella della pena principale ex art. 37 c.p..
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi.
2.1 Con i primi tre, lamentando inosservanza della legge processuale, deduce l'omessa citazione a giudizio dell'imputato.
Anzitutto la prima udienza del 20 marzo 2013 sarebbe stata rinviata senza compiere alcuna verifica sulla posizione processuale dell'imputato, indicato come "assente". La mancata comunicazione del rinvio avrebbe comportato una nullità assoluta.
Inoltre all'udienza del 17 giugno 2013 il Tribunale...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Le eccezioni processuali sono destituite di fondamento.
Il primo rinvio di udienza è irrilevante, posto che si è trattato di una fissazione di udienza dinanzi ad altro collegio che all'udienza del 2 aprile 2013, rilevata l'omessa notifica della citazione all'imputato, ne ha disposto la rinnovazione.
La successiva notifica è stata correttamente eseguita secondo il modello procedimentale disegnato dall'art. 161 c.p.p., commi 1 e 4:
- nel verbale di identificazione del 8 giugno 2011 in atti, l'imputato (allora indagato) ha eletto domicilio in (OMISSIS);
- diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, detto verbale al "foglio n. 2" contiene l'avvertimento, previsto dall'art. 161 c.p.p., comma 1, che l'indagato: "ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale...