• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      RILEVATO

      Che:

      1. F.A. ricorre con un unico motivo contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 152/02/13 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, emessa il 23/9/2013, depositata il 17/10/13 e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia concernente l'impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori IRPEF ed addizionali relative all'anno d'imposta 2007;

      2. a seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

      3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 aprile 2019, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    • Diritto

      CONSIDERATO

      Che:

      1.1. con l'unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

      1.2. il motivo è fondato e va accolto.

      1.3. con recentissima pronuncia, questa Corte ha chiarito che "il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l'amministrazione finanziaria; pertanto non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l'ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta agli anzidetti canoni della lealtà e della collaborazione. Va pertanto ritenuto che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa...



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