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- Estremi:
- Cassazione civile, 2019,
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Fatto
RILEVATOche:
A seguito di chiusura della liquidazione, in data 30 aprile 2005 ed in data 18 ottobre 2005 la società Grif s.r.l., in persona del liquidatore, M.U., esponeva nelle dichiarazioni ai fini IRPEG, IRAP e I.V.A. crediti, risultanti dal bilancio finale di liquidazione, di cui non veniva chiesto il rimborso, ma che venivano riportati a nuovo e, quindi, da computare in diminuzione d'imposta nell'esercizio successivo.
Essendo la società stata cancellata dal registro delle imprese in data 20 dicembre 2004, nel dicembre 2010, M.U., in forza di mandato conferitogli dall'assemblea dei soci della Grif s.r.l. in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto, presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di sollecito del rimborso dei crediti IRPEG, IRAP e I.V.A.
In data 8 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate notificava due distinti provvedimenti di diniego di rimborso IRPEG...
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Diritto
CONSIDERATO che:
1. Con unico e articolato motivo, si deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 4, commi 1 e 4, anche in combinato disposto tra loro, e in relazione all'art. 2687 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Nell'evidenziare che il citato art. 4, comma 1, attribuisce al contribuente il diritto di scegliere tra il riporto o il rimborso dell'eccedenza d'imposta versata, da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'eccedenza è venuta in essere, il ricorrente sostiene che dalla lettura congiunta dei commi 1 e 4 si desume che il D.P.R. n. 42 del 1988, comma 4, può trovare applicazione solo laddove, in base al precedente comma 1, si sia optato per il riporto a nuovo dell'eccedenza d'imposta.
Facendo espresso riferimento ad una pronuncia di questa Corte (Cass. n. 1790 del 2005), sottolinea che, nei casi...