• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      RILEVATO

      che:

      l'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 57/11/12, depositata in data 29/6/2012, con la quale la CTR della Puglia ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado avente ad oggetto la rideterminazione del reddito d'impresa accertato nei confronti della Relax S.r.l., per gli esercizi relativi agli anni 2004-2005-2006;

      in particolare, per quanto di interesse, la CTR ha fondato la pronuncia oggetto di impugnativa sui seguenti presupposti: a) il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, attribuisce, per la rettifica del reddito (da parte dell'Ufficio), preminente rilievo ai dati indicati nelle dichiarazioni rese dal contribuente, che vanno comparati con altri elementi con essi contrastanti, desumibili anche dalle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; b) la quantificazione analitica dei maggiori ricavi accertati non può avere come presupposto il semplice...

    • Diritto

      CONSIDERATO

      che:

      1. con l'unico motivo dedotto viene denunciata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR errato nel ritenere che l'Ufficio non possa motivare gli accertamenti in rettifica sulla base di una semplice incongruenza tra ricavi, compensi, corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, considerato, anche, che l'accertamento in questione non è stato basato sullo studio di settore, come erroneamente ritenuto dal giudice d'appello, bensì fondato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti;

      2. il motivo è infondato;

      3. il "thema decidendum" consiste nello stabilire quali siano i presupposti in presenza dei quali l'amministrazione è legittimata ai sensi del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,...



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