• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      FATTI DELLA CAUSA

      1. R.G. ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia il 4 aprile 2017, n. 1495 con la quale è stata ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria presa dalla Agenzia delle Entrare - Riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, a garanzia di crediti spettanti all'erario nei confronti di esso ricorrente non in proprio ma in quanto socio della s.n.c. R. Trasporti, portati in tre cartelle di pagamento.

      2. L'iscrizione era stata impugnata siccome asseritamente nulla per effetto, da un lato, del sopravvenuto annullamento delle intimazioni di pagamento relative alle suddette cartelle, dall'altro, della non assoggettabilità ad ipoteca, ai sensi dell'art. 170 c.c., degli immobili ipotecati, conferiti dal ricorrente in un fondo patrimoniale costituito assieme alle moglie.

      3. L'Agenzia delle Entrare-Riscossione resiste con controricorso.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. A motivo del ricorso, il contribuente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sulla dedotta nullità dell'iscrizione ipotecaria, conseguente all'intervenuto annullamento delle intimazioni di pagamento, violazione dell'art. 167, comma l e dell'art. 170 c.c. per avere la commissione ritenuto l'art. 170 c.c. non applicabile all'iscrizione d'ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la commissione incomprensibilmente ritenuto di non valutare le prove documentali fornite dal ricorrente al fine di dimostrare l'opponibilità del fondo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

      2.2. Il primo motivo è infondato. La commissione ha affermato (v. pag. 2, penultimo capoverso della sentenza impugnata) che "l'iscrizione è stata regolarmente posta in essere e non doveva essere preventivamente anticipata dalla notifica...



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