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- Estremi:
- Cassazione civile, 2019,
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Fatto
FATTI DI CAUSA1. Il Credito emiliano s.p.a., il Banco di San Giorgio s.p.a., la Cassa di risparmio di Genova e la Cassa di risparmio di Savona convennero in giudizio davanti al Tribunale di Savona, con due separati atti di citazione e successivi atti di intervento volontario, la s.r.l. (OMISSIS) ed il suo amministratore V.G., nonchè M.U., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di transazione del 15 marzo 2006 con il quale la V. aveva ceduto alla (OMISSIS) l'intero suo patrimonio immobiliare, in tal modo vanificando la garanzia patrimoniale delle Banche, creditrici della V. che era fideiussore della (OMISSIS), a sua volta debitrice delle Banche stesse.
Si costituì in giudizio la V., chiedendo il rigetto della domanda, mentre la società (OMISSIS) ed M.U. rimasero contumaci.
Nel corso dei due giudizi, la società (OMISSIS) venne dichiarata fallita,...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 51,52 e 92 della Legge fallimentare.
Osserva il Fallimento ricorrente che, come correttamente deciso dal Tribunale di Savona, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 2901 c.c. avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società (OMISSIS). L'obiettivo della revocatoria, infatti, è quello di soddisfarsi in via esecutiva su beni che, a seguito della cessione da parte della V., sono ormai acquisiti alla massa attiva del fallimento. Richiamato il testo vigente dell'art. 52 L.F., applicabile nella fattispecie ratione temporis, posto che il fallimento fu dichiarato il 18 agosto 2006, osserva la Curatela che consentire l'espletamento di simili azioni individuali determinerebbe "una palese violazione della par condicio tra i...