• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

      La CTR Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo al recupero di IVA per l'anno 2009 a carico della società (OMISSIS) s.r.l. Secondo il giudice di appello la CTP aveva correttamente annullato la pretesa, non potendosi contestare che sia l'Agenzia delle Dogane che l'Agenzia delle entrate facessero parte della stessa amministrazione finanziaria, non potendo l'autonomia delle due articolazioni eliminare la loro unitarietà. La L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, secondo la CTR, imponeva la cooperazione fra le diverse articolazioni dell'amministrazione, sicchè non risultando contestato che la documentazione richiesta al contribuente fosse in possesso dell'Agenzia delle dogane, la sentenza di primo grado che, aveva riconosciuto l'obbligo di acquisizione della documentazioni presso le Dogane era pienamente corretta.

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