• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      M.F. ha agito nei confronti di B.F., B.P., G.V., L.A., per vedersi riconosciuti i danni conseguenti ad attività di mala gestio che questi ultimi avevano causato nell'amministrazione della società ISEI srl, di cui il M. era socio.

      Il ricorrente, in passato, aveva tentato la costituzione di parte civile nei procedimenti penali iniziati a carico dei convenuti, che, in alcuni casi, si erano conclusi con la dichiarazione di prescrizione, ed in altri con l'assoluzione.

      Il Tribunale in primo grado ha ritenuto prescritta l'azione, in difetto di atti interruttivi idonei, relativamente ai fatti accaduti tra il 1991 ed il 1998, mentre ha stimato come infondata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle false fatturazioni e dalle alterazioni del bilancio, in quanto avente ad oggetto danni indiretti non risarcibili ex art. 2395 c.c..

      La sentenza di primo grado è stata...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1.- V'è da tenere conto del fatto che la decisione di secondo grado ha sostanzialmente ritenuto infondata la domanda sul presupposto che il ricorrente chiede il risarcimento di danni indiretti, ossia di un tipo di danni che l'art. 2395 c.c., esclude possa esser fatto valere dal socio personalmente.

      E' solo in quanto l'eccezione di prescrizione era stata riprodotta in appello, che la corte di secondo grado la prende in considerazione ritenendola tuttavia "del tutto assorbita" alla luce della infondatezza nel merito della domanda.

      Ciò incide necessariamente sull'esame dei motivi di ricorso.

      1.- Con i primi due motivi il ricorrente censura proprio il capo di sentenza relativo alla prescrizione. Con il primo motivo assume nullità della sentenza per contraddittorietà evidente della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4).

      Secondo il ricorrente la contraddizione starebbe nel fatto che, mentre nella...



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