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- Estremi:
- Cassazione civile, 2019,
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Fatto
FATTOCon sentenza nr. 2993/2016 la CTR di Milano rigettava l'appello proposto dal Comune di Lonate Pozzolo avverso la pronuncia della CTP di Varese con cui era stato accolto il ricorso proposto da Leansint s.p.a. (ora Mediocredito Italiano s.p.a.) avverso l'avviso di accertamento comportante la richiesta di pagamento del saldo Imu per l'anno 2012 in relazione ad un cespite immobiliare concesso in locazione finanziaria alla società Co.E.PI s.r.l. e successivamente risolto per mancato pagamento dei canoni.
Il giudice di appello rilevava che il soggetto passivo dell'imposta Imu nel caso di risoluzione del contratto senza l'avvenuta consegna del bene doveva essere individuato nell'utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell'immobile così come richiesto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2.
Interpretazione questa che sempre secondo la CTR era...
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Diritto
DIRITTO Con un unico articolato motivo il Comune denuncia la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9.
In particolare sostiene che il menzionato art. 9 individua il soggetto passivo dell'Imu per gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria nel locatario a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
Rileva che il richiamo operato dall'impugnata decisione al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2, non sarebbe pertinente in quanto il legislatore con il termine possesso ha inteso fare riferimento al titolare di un diritto di natura reale od obbligatoria elencati all'art. 9, comma 1.
Afferma pertanto che la risoluzione del rapporto di leasing farebbe ritornare automaticamente al locatore proprietario dell'immobile la soggettività passiva dell'imposta in questione a prescindere dalla restituzione materiale del bene.
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