• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      1. Con l'impugnata sentenza la Regionale della Puglia, rigettato l'appello dell'Agenzia, confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso da A.I. avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 ter, per la riscossione delle somme che il suo sostituto d'imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d'acconto.

      2. La Regionale, dopo aver rilevato che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 22 riconosceva al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute d'acconto effettuate dal sostituto, spiegava che nel caso pervenuto all'esame non poteva trovare applicazione il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 35, perchè quest'ultimo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di "omissione sia della ritenuta sia del versamento relativo".

      3. L'ufficio ricorreva per un unico motivo, mentre il...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Ai sensi dell'art. 390 c.p.c., comma 1, la rinuncia erariale al ricorso non ha efficacia, perchè la stessa è intervenuta dopo la relazione del giudice incaricato.

      1.1. Il ricorso deve essere però dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, quest'ultima chiaramente manifestata dalla difesa dell'amministrazione attraverso la rinuncia (Cass. sez. VI n. 5698 del 2013).

      1.2. Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, valutando la questione di particolare importanza, la Corte intende tuttavia avvalersi del potere di pronunciare il principio di diritto.

      2. Con l'unico motivo, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'ufficio addebitava alla Regionale di essere caduta in errore laddove aveva ritenuto che il contribuente, avendo ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta d'acconto, dovesse considerarsi "liberato da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento...



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