• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Rilevato che la società contribuente impugnava l'atto di pignoramento presso terzi notificatole tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 4 maggio 2015;

      che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva nel merito il ricorso;

      che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello ritenendo non valida la notifica effettuata mediante PEC contenente il file della cartella con estensione ".pdf" anzichè con estensione ".p7m" atteso che soltanto quest'ultima estensione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto;

      che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre la società contribuente si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, perchè l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non determina l'invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende dalla circostanza che sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e perchè un atto può essere notificato anche tramite PEC, a nulla rilevando se il file della cartella abbia estensione ".pdf" anzichè ".p7m";

      considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19,21 e 53, in quanto la domanda con cui la società chiedeva dichiararsi la nullità della cartella a causa della natura del...



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