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Epigrafe
Decreto legislativo 2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA) 1. (A)----------------
(A) In riferimento alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal presente decreto e all'obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento - istruzioni operative, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 17 maggio 2023, n. 46.
[1] Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, ad eccezione degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16 marzo 2019, secondo quanto stabilito dall'articolo 389, come modificato dall'articolo dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successivamente dall'articolo 42, comma 1, lettera del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
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ARTICOLO N.284
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo 1
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1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori...
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