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Vigente dal :
- 24-10-2021
- 19-07-2020
- 01-03-2020
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA) 1. (A)----------------
(A) In riferimento alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal presente decreto e all'obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento - istruzioni operative, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 17 maggio 2023, n. 46.
[1] Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, ad eccezione degli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16 marzo 2019, secondo quanto stabilito dall'articolo 389, come modificato dall'articolo dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successivamente dall'articolo 42, comma 1, lettera del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
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ARTICOLO N.379
Nomina degli organi di controllo
Vigente dal 24/10/2021
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1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»
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