• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      RILEVATO

      che:

      - con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del contribuente, confermando la pronuncia di prime cure;

      - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente, con atto affidato a quattro motivi;

      - Resiste l'Amministrazione Finanziaria con controricorso, illustrato da memoria;

    • Diritto

      CONSIDERATO

      che:

      - con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della legge n. 4 del 1929, art. 24 nonchè del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 323, illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);

      - il motivo è inammissibile, per le ragioni che si espongono, e comunque anche infondato;

      - osserva la Corte che in forza della ormai sua costante giurisprudenza sul punto (e multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012) è inammissibile il motivo di ricorso che presenti la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone...



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