• Epigrafe

        Decreto Legge 2019 - LEGGE 28 gennaio 2019 n. 4 (in Gazz. Uff., 28 gennaio 2019, n. 23). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. -  Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100) 1(A).

         

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        (A) In riferimento alle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 395. 

        - In riferimento alla riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 402.

        - Per un monitoraggio delle domande di pensione in riferimento alle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata; pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 gennaio 2019, n. 11.

        - Per l'individuazione dei requisiti per l'accesso al beneficio vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 20/03/2019 n. 43. 

        - In riferimento a Chiarimenti su quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 aprile 2019, n. 1551.

        - In riferimento al Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza; gestione delle istanze di rinuncia, vedi:  Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 11 luglio 2019, n. 2662.

        - In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023 n. 61.


      • ARTICOLO N.3

        Beneficio economico (A) 12

        Vigente dal 01/01/2023

      • [1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

        a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 43;

        b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica...

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