• Estremi:
    Cassazione civile, 2019,
    • Fatto

      RILEVATO

      CHE:

      1. - B.F. propone ricorso per cassazione per due mezzi, nei confronti del Fallimento della società di fatto tra C.P. e B.F., nonchè del Fallimento Fitobiogarden di C.P., contro la sentenza del 17 maggio 2017 con cui la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello proposto dallo stesso B. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto.

      2. - I fallimenti intimati non hanno spiegato difese.

    • Diritto

      CONSIDERATO

      CHE:

      3. - Il primo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. Fall., art. 147, comma 5, in relazione alla sussistenza del vincolo sociale tra la fallita ditta individuale (OMISSIS) di C.P. ed esso B., che aveva portato alla dichiarazione di fallimento della società di fatto, nonchè violazione ed erronea applicazione dell'art. 2729 c.c., in rapporto alla valutazione delle presunzioni e degli indizi agli atti.

      Il secondo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. Fall., art. 5 e art. 147, commi 1 e 5, in relazione alla necessità della prova dell'insolvenza della società di fatto e del socio B..

      RITENUTO CHE:

      4. - Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

      5. - Il ricorso è infondato.

      5.1. - E' inammissibile il primo motivo.

      Quanto alla denuncia...



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