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- Cassazione civile, 2019,
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Fatto
FATTI DI CAUSA1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (in seguito, la CTR), veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (in seguito, la CTP) n. 135/01/2006, avente ad oggetto un avviso di accertamento di maggiore imposta IVA relativo all'anno di imposta 2000, oltre interessi e sanzioni, emesso nei confronti di Cassamarca S.p.a., poi fusa per incorporazione in Unicredito Italiano S.p.a., oggi UNICREDIT S.P.A. (in seguito, la contribuente).
2. La contribuente impugnava in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento, eccependo, tra l'altro, l'inosservanza del termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, l'eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad accertamenti emessi da altri uffici finanziari, l'illegittimità della contestazione relativa all'omessa fatturazione di presunte prestazioni rese alla...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con l'unico motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione della L n. 212 del 2000, art. 12 e della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies e 21 octies - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - per aver la CTR ritenuto invalido l'atto impositivo impugnato in quanto emesso prima dello scadere dei 60 giorni previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per consentire al contribuente di comunicare osservazioni e richieste agli uffici impositori.
L'Agenzia, in primo luogo, ritiene che sussistesse in concreto il caso di particolare e motivata urgenza di cui alla previsione normativa, in quanto era incombente la scadenza per l'effettuazione dell'accertamento, e, in secondo luogo, afferma che si sarebbe trattato comunque di un provvedimento a natura vincolata e, di conseguenza, non annullabile per eventuali violazioni di norme sul procedimento o di forma.
8. Il motivo è infondato.
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