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Correlazioni:
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È incostituzionale la durata fissa e indifferenziata delle pene accessorie nella bancarotta fraudolenta (Corucci Enrico)
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Bancarotta fraudolenta: incostituzionale la durata fissa e indifferenziata delle pene accessorie (Corucci Enrico)
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E’ incostituzionale la durata fissa e indifferenziata delle pene accessorie nella bancarotta fraudolenta (Corucci Enrico)
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Bancarotta fraudolenta: la durata dell'inabilitazione all'esercizio d'impresa è incostituzionale? (Marino Giuseppe)
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Osservazioni a C. cost., data udienza (25 settembre 2018), data deposito 5 dicembre 2018, n. 222 (Aprile Ercole)
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- Estremi:
- Corte Costituzionale, 2018,
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Fatto
Ritenuto in fatto1.- Con ordinanza del 17 novembre 2017 la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa» (d'ora in poi, anche: legge fallimentare), «nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della...
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Diritto
Considerato in diritto 1.- La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa» (d'ora in poi, anche: legge fallimentare), «nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione...