• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      M.F. e T.P., componenti dello Studio M., associazione professionale, impugnarono l'avviso di accertamento spiccato dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla maggiore IVA e IRAP, dovuta dalla predetta associazione per l'anno d'imposta 2002.

      Accolta parzialmente l'impugnazione in primo grado con la dichiarazione di nullità del diniego di accertamento con adesione, Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che con sentenza depositata il 10 novembre 2010, dichiarò inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, condannando alle spese l'associazione professionale.

      Avverso la detta sentenza, Studio M., associazione professionale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze non hanno spiegato difese.

      La ricorrente ha depositato memoria ex art....

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. In via preliminare occorre rilevare l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva.

      E invero, in tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero (Cass. 06/12/2017, n. 29183).

      2. Con il primo motivo deduce la ricorrente la nullità della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,22 e 53, in quanto l'appello dell'Agenzia delle Entrate risulta notificato a soggetto diverso (lo studio associato ricorrente) dagli originari ricorrenti in primo grado (gli unici associati M.F. e T.P.).

      ...


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