• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR del Molise, relativa a una cartella di pagamento per Iva e altro 2009, dove la CTR ha annullato le sanzioni irrogate per l'omesso versamento dell'imposta a causa di una crisi di liquidità non addebitabile alla società contribuente.

      L'ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano annullato le sanzioni irrogate per l'omesso versamento dell'imposta, ritenendo che la crisi di liquidità fosse da considerare automaticamente un'esimente e non invece un impedimento per l'assolvimento degli obblighi tributari che deve rivestire il carattere di assoluta insuperabilità, tanto che la contribuente...



    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo