• Estremi:
    T.A.R. Bari, (Puglia), 2018,
    • Fatto

      FATTO e DIRITTO

      1.- La Sig.ra Le., odierna ricorrente, ha ricoperto l'incarico di revisore dei conti nel Comune di Bari per due trienni consecutivi (1999/2002 e 2002/2005), nominata dal Consiglio Comunale sulla scorta delle previsioni dell'art. 235 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo all'epoca vigente.

      La novella normativa introdotta dall'art. 16, comma 25 del decreto legge n. 138 del 2011 ha successivamente modificato l'iter procedimentale per la nomina dei revisori, ridisegnandolo.

      È stata prevista l'estrazione a sorte dei candidati, rimessa alla Prefettura e la successiva trasmissione dei nominativi sorteggiati all'ente locale interessato che, una volta acquisita la disponibilità dei professionisti ed espletata l'istruttoria di rito, è tenuto a concludere il procedimento con la nomina da parte dell'organo consiliare. Il risultato è che la scelta dei revisori è stata in ultima analisi rimessa ad un algoritmo gestito in modo automatico...



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