• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      1.- S.M. ha convenuto avanti al Tribunale di Gorizia la s.r.l. Ricast, per sentirla condannare al pagamento delle somme dovutegli per avere ricoperto la carica di amministratore della società dal dicembre 2001 al maggio 2006. In esito allo svolgimento del giudizio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'emolumento, liquidandolo peraltro in misura minore della richiesta.

      La Corte di Appello di Trieste ha accolto invece l'impugnazione proposta dalla Ricast, rilevando in particolare che "lo S. ha rinunciato, per comportamento concludente, a qualsiasi compenso in relazione al ruolo di amministratore della Ricast. S.r.l. ricoperto dal 2001 al 2006".

      2.- Constatata in linea generale l'ammissibilità di una rinuncia al compenso da parte dell'amministratore di società, la Corte giuliana ha in specie rilevato che "per tutta la durata della sua permanenza in carica", S. "non ha mai...



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