• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      RITENUTO CHE:

      F.T. e P.M. impugnavano innanzi alla CTP di Bergamo un avviso di liquidazione, relativo ad un atto di compravendita immobiliare, registrato in data 10 luglio 2006, con cui veniva revocata l'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di abitazioni non di lusso di cui alla tabella A, parte seconda, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, con relativa irrogazione di sanzioni.

      La CTP, con sentenza n. 82/09/2009, respingeva il ricorso, rilevando l'infondatezza della censura relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato e ribadendo la legittimità del provvedimento. I contribuenti spiegavano appello innanzi alla CTR della Lombardia che, con sentenza n. 148/63/2011, accoglieva il gravame, assumendo che dalle risultanze degli atti emergeva una divergenza nella misurazione dell'immobile che derivava dal calcolo che l'Ufficio faceva con riferimento alla superficie utile del piano interrato,...



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