• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      RILEVATO CHE:

      1. la SO.EL.DA. s.r.l. ricorre con tre motivi contro l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A per la cassazione della sentenza n.126/14/10 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 22/11/2010 e non notificata, che, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2004 per l'anno di imposta 2003 in relazione ad omessi versamenti Irap ed Iva, ha rigettato l'appello della contribuente, confermando la sentenza della C.T.P. di Bari, che aveva rigettato il ricorso della società;

      con la sentenza impugnata la C.T.R. della Puglia ha ritenuto che non fossero necessari l'invio preventivo della comunicazione d'irregolarità, indispensabile solo nel caso di incertezze che cadono su aspetti rilevanti della dichiarazione, nè la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente che dall'intestazione della...



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