• Estremi:
    Comm. trib. reg., (Toscana), 2018,
    • Fatto

      La società (omissis) s.p.a. (acquirente) e (omissis) & C. s.a.s. (venditore), con separati ricorsi riuniti, hanno impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva complessiva di Euro 70.000 in relazione all'atto del 24/5/2011 di cessione di due impianti di distribuzione carburanti emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Firenze sul presupposto che i valori relativi agli impianti tipici (serbatoi, erogatori, multi dispenser, pompe di rifornimento, pensiline ecc.). per i quali non esiste nell'atto di compravendita una descrizione puntuale, siano da assoggettare ad imposta di registro del 10% e ipotecarie e catastali proporzionali, in quanto tutt'uno con l'area su cui insistono e in cui sono incorporati, e quindi da considerare beni immobili.

      La Commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva il ricorso ritenendo che l'atto di compravendita contiene una...

    • Diritto

      L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. Non è condivisibile quanto deciso da questa Commissione con la sentenza n. 1377 del 7.2.2017 secondo cui la notifica degli atti giudiziali tributari a mezzo pec non è ammissibile alla stregua della testuale esclusione prevista dall'art. 16 c. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 684. Si legge nella sentenza:

      "Non appare condivisibile l'inverso, vale a dire la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così di colpo la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz'altro quella sancita dalla norme del c.p.c. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte da processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività": Tale affermazione è priva di qualsiasi collegamento al dato normativo. Si ignora che è stato introdotto...



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