• Estremi:
    Cassazione penale, 2018,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova - in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in data 15.4.2014 dal Tribunale di Genova a carico del predetto imputato per il reato di bancarotta da reato societario di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, e art. 216, comma 1, L. Fall. e art. 2621 c.c. - ha concesso le reclamate attenuanti generiche e ha ridotto la pena ad anni due di reclusione, confermando nel resto le statuizioni di condanna.

      Avverso la predetta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, per mezzo del loro comune difensore, affidando la loro impugnativa a tre motivi di doglianza.

      1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al reato di false comunicazioni sociali per travisamento della prova.

      1.1.1 Osserva la difesa che la motivazione relativa al giudizio di penale responsabilità dell'imputato si fondava sulla dichiarata falsificazione dei dati del...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      2. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisato.

      2.1 Il primo motivo di doglianza è infondato.

      2.1.1 La prima parte delle censure è, in realtà, addirittura inammissibile.

      Si vorrebbe accreditare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale attraverso la richiesta rivalutazione della prova dichiarativa relativa al teste M., il commercialista del gruppo IDRA.

      2.1.2 Sul punto, occorre precisare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1)...



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