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- Estremi:
- Cassazione penale, 2018,
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Fatto
RITENUTO IN FATTO1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la decisione emessa dal tribunale di Sulmona che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione per il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 11, perchè, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi per un importo di Euro 1.956.849,44, alienava, a titolo oneroso, in data 13 luglio 2012, gli immobili di sua proprietà siti nel comune di (OMISSIS) al signor D.D., quale legale rappresentante ed amministratore unico della società "don Giovanni S.r.l." con atto pubblico registrato presso l'agenzia delle entrate di Castel di Sangro in data 19 luglio 2012.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola tre motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la...
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Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè sollevato nei casi non consentiti.
2. I motivi di gravame, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
In via preliminare, va chiarito come il ricorrente abbia prevalentemente omesso di confrontarsi con l'impugnata sentenza.
Per rendersene conto è sufficiente ricordare che la Corte di appello, con accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato, ha precisato come la vendita dei beni immobili da parte del ricorrente avvenne a ridosso del ricevimento dell'ennesima cartella esattoriale e, dunque, del verosimile avvio dell'azione di recupero esercitata dall'amministrazione fiscale.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la Corte abruzzese ha affermato che la volontà dell'imputato di dismettere una parte consistente del proprio patrimonio al solo fine di evitare l'esecuzione...