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- Estremi:
- Comm. trib. reg. L'Aquila, (Abruzzo), 2018,
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Fatto
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, l'ufficio impugnava la sentenza n. 153/17, emessa in data 12/14.06.17 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo Sez. I, con la quale, in una alla compensazione delle spese di lite, accoglieva il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento IRES/ALTRO/IVA/ALTRO/IRAP, anno 2010.
A fronte di una sentenza che aveva annullato l'atto impositivo in accoglimento dell'eccezione preliminare circa la nullità dello stesso in difetto di preventiva notifica del pvc ed altresì sull'articolato rilievo 1)- che, se il difetto di contraddittorio è facoltativo per le imposte non armonizzate, lo è però per quelle armonizzate (oggetto di accertamento: IVA) e 2)- che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico ENC, nel caso in esame, non avrebbe comportato la perdita dei relativi benefici, risultando invece ritualmente presentate le dichiarazioni...
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Diritto
L'appello è meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dello stesso.
Invero la notifica a mezzo PEC (del gravame) è intervenuta successivamente all'istituzione, anche in Abruzzo, del PTT, sicché la censura non ha ragion d'essere non dovendo valere per il giudizio d'appello le regole in vigore all'epoca del giudizio di primo grado.
Venendo quindi al merito, va osservato che le ragioni che si sarebbero volute opporre all'accertamento in questione, in sede endoprocedimentale, sono state altrettanto utilmente opposte in questa sede, sicché, avendo riguardo alla sola imposta armonizzata (IVA) oggetto di imposizione, non si può sostenere, giustificando così la nullità dell'atto, che questo abbia costituito un inesorabile vulnus alla difesa del...