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- Estremi:
- Cassazione civile, 2018,
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Fatto
FATTI DI CAUSAL'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Roma notificava a D.P.M. avviso di accertamento ai fini Irpef e Ilor n. (OMISSIS) relativo al periodo d'imposta 1975, con il quale venivano rideterminati in capo al contribuente maggiori redditi fondiari, di lavoro autonomo e di capitale, elevando il reddito imponibile da Lire 12.299.000 a Lire 117.937.468.
In particolare, il maggior reddito da lavoro autonomo veniva rideterminato dall'Ufficio sulla base della presunzione secondo cui le varie cariche sociali ricoperte dal contribuente in seno alle società Dipenta Africa Construction Ltd. e Pentacor Ltd. non potessero che essere a titolo oneroso; il maggior reddito di capitale afferiva, invece, a dividendi che l'Ufficio riteneva percepiti in relazione alle partecipazioni possedute dal contribuente nelle società Co.Si.A.C. s.p.a., Dipenta s.p.a., Aresu s.p.a., Bangius s.p.a., Il Corbezzolo - Azienda Silvo Pastorale s.p.a. e "I.E.I. - Impresa Edile...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare rispetto all'esame dei singoli motivi di impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, posto che in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al predetto Ministero, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. sez. 5, 28/01/2015, n. 1550).
2. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 6; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37,38 e 42 in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729...