• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      RILEVATO

      che:

      Con sentenza in data 22 settembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 276/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva parzialmente accolto il ricorso di M.S. contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che, come i primi giudici, non potevasi considerare corretta la rideterminazione delle basi imponibili, secondo la metodologia induttiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39,41, effettuata dall'Ente impositore, posto che era illogico ritenere pari a zero il valore delle rimanenze finali dell'annualità fiscale oggetto della verifica, avendo di contro il contribuente dimostrato che tale valore era di Euro 75.715, sicchè ne conseguiva un diverso ammontare dei suoi debiti tributari di periodo.

      Avverso la decisione ha...

    • Diritto

      CONSIDERATO

      che:

      Con il primo motivo - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., poichè la CTR ha omesso di pronunciarsi sul suo motivo di appello inerente la statuizione della CTP in ordine alle sanzioni.

      La censura è fondata.

      Va ribadito che "Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di...



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