• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      RITENUTO CHE:

      M.S. impugnava innanzi alla CTP di Milano l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale il l'Ufficio, rettificando la dichiarazione mod. unico presentata per l'anno di imposta 2002, accertava una maggiore IRAP per Euro 5.468,00 ed irrogava le relative sanzioni, eccependo l'assenza, nella propria attività di "consulenza ingegneristica", dei presupposti di imposizione previsti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, con particolare riguardo all'esercizio di una attività autonomamente organizzata. La CTP, rigettava il ricorso. Il contribuente spiegava appello innanzi alla CTR della Lombardia che respingeva il gravame, con sentenza n. 12/15/10. M.S. ricorre per cassazione, svolgendo due motivi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

      CONSIDERATO CHE:

      1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata,...



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