• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      La Taranto Sport Giochi Scommesse s.r.l. (d'ora in poi semplicemente società) impugnò dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bari una cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. unico 2005, con la quale era stato chiesto il versamento di una maggior somma a titolo di Ires.

      L'adita commissione accolse il ricorso, ma la decisione venne ribaltata in appello dalla commissione tributaria regionale della Puglia, la quale osservò che, in base alla documentazione ricavata dal sistema informatico riportante i dati dichiarati dalla società, era emersa la mancata contabilizzazione di compensazioni a fronte di un credito d'imposta.

      La società ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza d'appello, affidandosi a cinque motivi.

      L'amministrazione non ha depositato controricorso ma ha preso parte all'udienza di discussione.

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. - Col primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 2909 c.c., per essersi formato un giudicato interno sulla decisione di primo grado. Tale decisione aveva affermato che l'imposta richiesta alla contribuente non proveniva dal controllo automatico dei dati desumibili dalla dichiarazione, mentre l'ufficio era entrato nel merito del credito d'imposta, rettificandolo con elementi nuovi "senza fornire alcuna motivazione attinente a meri errori materiali o di calcolo".

      Il motivo è manifestamente infondato.

      Il gravame dell'ufficio, come si trae dalle stesse trascrizioni operate in seno al ricorso per cassazione e come emerge del resto dalla sentenza d'appello, era stato indirizzato ad avversare il presupposto dell'affermazione, vale a dire il fatto che l'attività di controllo aveva esorbitato dai confini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. Consegue che nessun giudicato si era mai formato sulla decisione di primo...



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