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- Estremi:
- Cassazione civile, 2018,
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Fatto
FATTI DI CAUSAKappa tre s.r.l. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, relativo a maggiori Irpeg ed Irap dell'annualità di imposta 2003, derivanti dalla contestazione: 1)della deducibilità della variazione in diminuzione perchè inesistente; 2) della deducibilità della perdita, indicata in dichiarazione, derivante dall'applicazione della L. n. 383 del 2001 (cd."Tremonti bis") perchè non documentata; 3)della deducibilità, per difetto di inerenza, dell'accantonamento per l'associato in partecipazione; 4) della deducibilità dei costi relativi alle commissioni corrisposte a Società di diritto britannico, sulla base di un contratto di agenzia, perchè derivanti da fatture per operazioni inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso e la decisione, appellata dalla Società, è stata, integralmente, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la...
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Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge commessa dalla Commissione tributaria regionale (d'ora in poi C.T.R.) per avere ritenuto legittimo l'accertamento, emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, malgrado non ne sussistessero i presupposti di legge per essere l'atto impositivo, nel caso in specie, fondato anche su elementi presuntivi.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza era errata per avere il Giudice di appello motivato la legittimità dell'accertamento, ai sensi della norma suindicata, ravvisandone presupposti nelle ispezioni e verifiche della Guardia di Finanza e nell'esistenza di deduzioni ed agevolazioni (cd. Tremonti bis) in tutto o in parte considerate non spettanti, ovvero su circostanze relative a solo due su quattro dei rilievi contenuti nell'atto impositivo impugnato, senza considerare che, nella specie, non si era di fronte ad una verifica parziale ma ad...