• Estremi:
    Comm. trib. reg. L'Aquila, (Abruzzo), 2018,
    • Fatto

      MOTIVI DELLA DECISIONE

      1.In data 26-7-2016 l'Avv. An. An. To. notificava via pec alla Agenzia delle Entrate di L'Aquila, alla Agenzia delle Entrate di Teramo, ad Equitalia spa ricorso avverso l'intimazione di pagamento a lui notificata il 21-7-2016 per la somma complessiva di Euro 29.098,63, in relazione a n. 18 cartelle di pagamento. In particolare, nel ricorso eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e la prescrizione, oltre che la decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo.

      2.Successivamente con memoria del 20-3-2017 il contribuente delimitava l'oggetto della impugnazione solo a numero 8 cartelle, in quanto la cartella n. (omissis...) era stata annullata da Equitalia spa in via di autotutela, le cartelle nn. (omissis...) attenevano a contravvenzioni al codice della strada sicchè vi era difetto di giurisdizione del giudice tributario, le cartelle nn. (omissis...) e (omissis...) erano riferite a contributi previdenziali, sicchè anche per esse...



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