• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      Rilevato che:

      1. con decreto in data 19 febbraio 2010 il Giudice delegato al fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ammetteva al passivo il credito insinuato da Equitalia Polis s.p.a. per Euro 667.680,75 in chirografo e Euro 2.882.476,06 in privilegio.

      2. A seguito dell'opposizione proposta da Equitalia Polis s.p.a. il Tribunale, con decreto depositato in data 20 ottobre 2011, in parziale riforma del decreto impugnato ammetteva al passivo in maggior misura il credito vantato da Equitalia Polis s.p.a., in particolare disponendo riguardo alla cartella n. (OMISSIS) l'ammissione del credito di Euro 35.319,61 in privilegio e di Euro 2.471,07 in chirografo e rispetto alla cartella n. (OMISSIS) l'ammissione in chirografo della somma di Euro 269.299,98.

      3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, al fine di far valere cinque...



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