• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      Rilevato che i coeredi M.F.P., M.R., M.F.L., M.A. e L.G. proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese impugnando gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva constatato a loro carico ai fini IRPEF e, in parte, ai fini IRAP e IVA, per l'anno d'imposta 2003, un maggior reddito imponibile e un maggior volume d'affari per aver omesso di dichiarare la plusvalenza, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 67 (TUIR) asseritamente realizzata vendendo alla COOP in data 19 maggio 2003 alcuni immobili costituiti da fabbricati e relative aree pertinenziali siti in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 2.471.890 Euro;

      che i ricorrenti sostenevano che non poteva configurarsi alcuna plusvalenza, sia perchè avevano effettuato la cessione dopo aver acquistato gli immobili iure successionis, fattispecie espressamente esclusa dal regime delle plusvalenze, sia...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367 e 1369 c.c. per avere interpretato in maniera scorretta i suddetti criteri interpretativi in relazione al contratto di cessione degli immobili alla COOP, in quanto il contratto andrebbe interpretato come cessione di aree edificabili e non invece già edificate;

      che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15 in quanto la riduzione delle sanzioni previsti dall'art. 15 cit. non troverebbe applicazione nel caso in cui il contribuente si limiti a prestare acquiescenza ad una parte soltanto dell'avviso di accertamento, sia pure dotata di una propria autonomia, ed invece...



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