• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      RILEVATO

      che la controversia concerne l'impugnazione del provvedimento di diniego di sgravio di cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale aveva provveduto ad iscrivere a ruolo, a titolo provvisorio, a carico di F.A., nonchè ad emettere cartella di pagamento (n. (OMISSIS)), per quanto dovuto relativamente all'IRPEF del 1991, pretesa fiscale azionata, in precedenza, con altra cartella di pagamento (n. (OMISSIS)) impugnata dal contribuente, ed oggetto di sgravio a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale aveva accolto il ricorso del contribuente, riformata, successivamente, in accoglimento dell'appello erariale, dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con pronuncia che la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio, a cui non aveva fatto seguito la riassunzione del giudizio;

      che, ad avviso dei giudici di appello, è destituita di fondamento l'affermazione del contribuente per cui...

    • Diritto

      CONSIDERATO

      che con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 363 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63 e 68, per non avere la CTR considerato che l'estinzione del giudizio di rinvio ha travolto, insieme alla sentenza di secondo grado direttamente cassata, anche gli atti da essa dipendenti, come l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa a titolo provvisorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. c), atti erroneamente ritenuti ancora operanti tra le parti del rapporto tributario, e che essendo trascorsi oltre dieci anni dall'originario atto impositivo, in ipotesi consolidatosi in conseguenza dell'estinzione del giudizio, la pretesa erariale doveva ritenersi ormai prescritta;

      che con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione dell'art. 2943 c.c., comma 1, e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, per non avere la CTR considerato che...



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