• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTI DI CAUSA

      In data 26.6.2006, A.M., B.B., B.A. e B.C. alienavano alla società "S.P.L. Sistemi e Progetti Logistica S.r.l." un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) indicando a titolo di corrispettivo per la cessione la somma complessiva di Euro 4.920.000, in adempimento di un contratto preliminare. In data 12.4.2008, l'Agenzia delle entrate notificava ad B.B., quale obbligata in solido con l'acquirente società e con gli altri venditori, l'avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), con cui rettificava i valori dichiarati per i beni e per i diritti oggetto dell'atto di compravendita sulla base di una stima dell'UTE. La contribuente proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Roma. La CTP, con sentenza n. 539/28/2009, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato del 50%. La sentenza veniva appellata dalla contribuente e la CTR del Lazio, con sentenza n. 96/06/11, respingeva l'appello principale proposto da B.B., accogliendo l'appello incidentale...

    • Diritto

      RAGIONI DELLA DECISIONE

      1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione del principio di applicazione della legge nel tempo secondo quanto statuito dagli artt. 11 e 12 disp. gen. del D.M. 27 novembre 2001, del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente deduce che il giudice tributario avrebbe errato nel ritenere applicabile nella specie il regime delle presunzioni Juris tantum delineato dal D.L. n. 223 del 2006, provvedendo ad un rettifica automatica basata sul riferimento alla stima dell'UTE ed alle valutazioni dell'OMI, omettendo di ricercare e valutare altri elementi di prova. Precisa che il D.L. n. 223 del 2006 ha introdotto un regime di presunzioni legali non applicabile agli atti formati anteriormente al 4.7.2006, atteso che l'atto era stato stipulato anteriormente all'emanazione del suddetto decreto. Deduce che l'Ufficio non avrebbe fatto applicazione della...



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