• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      FATTO E DIRITTO

      Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, l'ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa a un avviso d'accertamento ICI 2008 per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale.

      Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Desenzano sul Garda denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e dell'art. 8 del Regolamento ICI del Comune di Desenzano sul Garda approvato con deliberazione del C.C, n. 5 del 2008, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano riconosciuto l'agevolazione ICI per un'abitazione che hanno ritenuto essere "principale" benchè non costituiva dimora abituale del contribuente e dei propri familiari.

      Il Collegio ha deliberato di adottare la presente...



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