• Estremi:
    Cassazione civile, 2018,
    • Fatto

      RILEVATO IN FATTO

      che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

      che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto solo parzialmente il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione della Miroma s.r.l. contro la richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva in tema di tributi, per l'anno 2011.

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITO

      che il ricorso è affidato a tre motivi;

      che, col primo rilievo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto impugnabile il diniego circa la disapplicazione di norme antielusive;

      che, con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., giacchè nella specie sarebbe mancato del tutto l'interesse della controparte ad ottenere la richiesta declaratoria di nullità, non comportando affatto la relativa declaratoria l'autorizzazione preventiva a disapplicare le disposizioni dettate in tema di società non operative;

      che, attraverso l'ultima censura, l'Agenzia deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art....



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