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- Estremi:
- Cassazione civile, 2018,
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Fatto
RILEVATO- che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, con riferimento all'anno di imposta 2006, l'IVA relativa a dieci fatture emesse dalla ME.RICHE.P. s.r.l. per prestazioni pubblicitarie, in quanto ritenute soggettivamente inesistenti;
- che, secondo i giudici di appello, a fronte degli elementi probatori forniti dall'amministrazione finanziaria - quali: la mancanza, in capo alla società emittente le fatture contestate, di una sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione delle prestazioni fatturate; la circostanza che nell'anno 2006 esistevano "due società Me.Ri.Chep con il medesimo domicilio fiscale e che l'appellata...
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Diritto
CONSIDERATO - che è infondato il mezzo di cassazione con cui la società ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 56 e 57 e art. 2697 c.c., ha censurato la statuizione di appello per avere la CTR ritenuto che quelli addotti dall'amministrazione finanziaria costituissero elementi presuntivi idonei a dimostrare, anche in maniera indiziaria, l'irregolarità delle prestazioni perchè soggettivamente inesistenti e a ribaltare, quindi, sulla società contribuente l'onere di provare la sussistenza delle operazioni contestate;
- che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, ed in particolare in ordine al riparto dell'onere probatorio, è principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui spetta all'Amministrazione finanziaria, che contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la...